Imprese neo costituite nel 2023

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2023), o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività (cfr. Circolare CSEA N. 20/2018/ELT), potranno accedere al Portale come illustrato al punto 1., al fine di procedere alla compilazione, utilizzare la sezione dedicata “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)”.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2023.

Il sistema telematico consente l’invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel, come successivamente modificata; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l’invio.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione consente di scaricare una ricevuta che attesta la conclusione del processo di invio, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, come integrati con deliberazione ARERA 285/2018/R/EEL.

In relazione ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra citata, si rinvia al documento allegato alla presente circolare denominato “Requisiti di accesso alle agevolazioni Post Riforma” (Allegato 3 – Caso B).

L’accesso al Portale sarà consentito esclusivamente entro il 31 dicembre 2023.

Decorso il suddetto termine non sarà possibile iscriversi all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica relativo all’anno 2023, né potrà ottenersi l’erogazione del beneficio per la medesima annualità.

In forza dell’art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Sarà richiesto all’impresa, attraverso il Portale, l’invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’allegato A della deliberazione 285/2018/R/eel dell’ARERA, che prevede l’invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di novembre dell’anno 2023, della copia della dichiarazione IVA dell’anno 2023 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato.

Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l’impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

  1. le modalità di stima dei consumi inseriti per l’anno 2023 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
  2. le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2023, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto.

In sintesi, i dati a consuntivo dell’anno n-1 delle imprese di nuova costituzione saranno utilizzati:

  • per il riconoscimento ex post delle agevolazioni di competenza del medesimo anno n-1 ;
  • per la verifica ex post delle agevolazioni riconosciute nell’anno n;
  • per il riconoscimento delle agevolazioni per l’anno n+1.

[Fonte: CSEA]

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