Dichiarazione annuale

NUOVA DEFINIZIONE DI “IMPRESA A FORTE CONSUMO DI ENERGIA”

CON DECORRENZA 01 GENNAIO 2024

Il DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131 G.U n.228 del 29-9-2023, cui ha fatto seguito la Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, ha ridisegnato con decorrenza 01 gennaio 2024 il meccanismo delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese a forte consumo energetico.

Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni energivori, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad ALTO rischio allegato 1;

b) operano in uno dei settori a rischio allegato 1;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 e/o 2023 precedente schema.

Allegato 1 Alto e medio rischio settori

TEMPISTICA 01 dicembre – 22 dicembre 2023 – l’accesso alle agevolazioni non è più richiesto a CSEA la verifica degli indici di intensità di costo dell’energia rispetto al fatturato e al valore aggiunto

Non accedono alle agevolazioni le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma lettere a), b) e c), si trovano in stato di difficolta.

Le imprese sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico al sostegno delle energie rinnovabili:

  • le imprese lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 % della componente degli oneri generali e lo 0,5 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • Le imprese lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 % della componente degli oneri generali e l’1 % del valore aggiunto lordo dell’impresa;
  • le imprese lettera c), nella misura del minor valore:
    • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 % della componente degli oneri generali e l’1,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    • per l’anno 2027, tra il 55 % della componente degli oneri generali e il 2,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa;
    • per l’anno 2028, tra l’80 % della componente degli oneri generali e il 3,5 % del valore lordo aggiunto dell’impresa.

Riduzione della copertura degli oneri qualora l’impresa lettera b) e c) [quest’ultime fino al 31 dicembre 2028] copra almeno il 50 %del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 %assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 % garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità, allora il contributo a copertura degli oneri di sistema è pari al minor valore tra:

    •  il 15 % della componente degli oneri generali e lo 0,5 %del valore aggiunto lordo dell’impresa X le imprese b)
    • il 35 % della componente degli oneri generali e lo 1,5 %del valore aggiunto lordo dell’impresa X le imprese c).

In ciascun anno, i contributi a copertura degli oneri di sistema per le imprese lettere a), b) e c), non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica.

Le imprese di cui al primo periodo sono altresì tenute a adottare almeno una delle seguenti misure:

  • attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
  • ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 % del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  • investire una quota pari almeno al 50 %dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo.

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Considerata la complessità della tematica, i tecnici EnergyINlink provvederanno (gratuitamente) ad effettuare il calcolo per  verificare se la vostra Azienda possiede i requisiti di cui sopra. In caso affermativo, saremo a disposizione per supportarvi nello svolgimento della procedura di accreditamento su sistema telematico.

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